L'Imposta Municipale Propria (I.M.U.)

 

 

Tra le novità più importanti della manovra Monti, spicca la nuova imposta, sositutiva dell'ICI, già denominata Imposta Municipale Propria (da tutti meglio conosciuta come IMU e che, per comodità, chiameremo anche noi così). Art_13_DL_201_2011L’articolo 13 del D.L. 06.12.2011, n° 201, come modificato in sede di conversione in Legge 22.12.2011, n° 214, anticipa dal 1° gennaio 2012 l’applicazione dell’imposta municipale propria, introdotta dal decreto sul federalismo municipale (articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14.03.2011, n° 23). Infatti, tale imposta nella versione prevista dalla Legge 22.12.2011, n° 214, si applica dal 2012 al 2014 in via sperimentale per poi entrare a regime nel 2015 (Art. 13, comma 1, della Legge).

La struttura dell’IMU si conforma, grosso modo, a quella dell’ICI alla quale si sostituisce con delle sostanziali differenze:

1. Rivalutazione della base imponibile;

2. Tassazione anche dell'abitazione principale (prima casa) e relative pertinenze;

3. Incremento delle detrazioni per abitazione principale e pertinenze;

4. Eliminazione delle esenzioni per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli;

5. Partecipazione al gettito da parte dello Stato;

6. Tassazione degli immobili di proprietà di Enti pubblici (Stato compreso) non utilizzati per l'esercizio di compiti istituzionali;

7. Diversa (ed unica) modalità di pagamento.

Cerchiamo adesso di fornire (speriamo nella maniera più semplice possibile) le indicazioni per consentire, a chi volesse farlo autonomamente, di calcolare l'imposta  e le relative detrazioni utilizzando anche degli esempi.

DEFINIZIONI

  1. Abitazione principale: Per abitazione principale si considera l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente (Art. 13, comma 2).
  2. Pertinenze: Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo (Art. 13, comma 2).
  3. Base imponibile: La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. n° 504/1992 e dei commi 4 e 5 del D.L. 201/2011;
  4. Valore dei fabbricati iscritti in catasto: Si ottiene applicando alle rendite risultanti in catasto al 1° gennaio, prima la rivalutazione del 5% ed al risultato ottenuto i seguenti moltiplicatori:
    • 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A (esclusa la categoria A/10) e nelle categorie catastali C/2, C6/ e C/7;
    • 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C4/ e C/5;
    • 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
    • 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
    • 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D (esclusa la categoria D/5) per l'anno 2012;
    • 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D (esclusa la categoria D/5) dall'anno 2013;
    • 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
  5. Terreni agricoli: I terreni agricoli ricadenti nel territorio del Comune di Marianopoli, sono esenti dall'imposta ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 1, lettera h) del D.Lgs. 30.12.1992, n° 504, applicabile in quanto compatibile con la normativa di introduzione dell'I.M.U.;
  6. Valore delle aree fabbricabili: Si ottiene applicando alla superficie espressa in metri quadrati il valore determinato per ciascuna tipologia con la  tabella allegata all'atto del Consiglio Comunale n° 15 del 31.03.2003

ALIQUOTE

  1. Aliquota di base per tutti gli immobili non contemplati nei successivi punti: 0,76 per cento da applicare al valore degli immobili calcolato come descritto al precedente paragrafo (lettera d.);
  2. Aliquota per abitazione principale e pertinenze: 0,40 per cento da applicare al valore degli immobili calcolato come descritto al precedente paragrafo (lettera d.);
  3. Aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale: 0,20 per cento da applicare al valore degli immobili calcolato come descritto al precedente paragrafo (lettera d.).

DETRAZIONI

  1. Detrazione base per abitazione principale e pertinenze: Dall'mposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, €. 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione stessa si verifica;
  2. Maggiorazione detrazione per abitazione principale e pertinenze: Per gli anni 2012 e 2013 è consentita una maggiorazione di €. 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per un massimo di €. 400,00 (corrispondente a n° 8 figli);
  3. Detrazione massima applicabile: L'importo complessivo della detrazione applicabile all'abitazione principale ed alle sue pertinenze, compresa la maggiorazione, non può superare la soglia di €. 600,00 (€. 200,00 per detrazione di base + €. 400,00 per maggiorazione).

 

DICHIARAZIONI

Con l'art. 4, comma 5 lettera i), del D.L. 02.03.2012, n° 16, convertito con modificazioni dalla Legge 26.04.2012, n° 44, è stato introdotto l'obbligo di presentazione della dichiarazione, non previsto nella versione originaria dell'art. 13 del D.L. 201/2011. Adesso infatti è previsto che i soggetti passivi, entro novanta giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, devono presentare apposita dichiarazione utilizzando il modello previsto dall'art. 9, comma 6, del D.Lgs. 14.03.2011, n° 23 (ancora non predisposto nè, conseguentemente, pubblicato).

La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi a condizione che non si verifichino modificazioni dei dati e degli elementi dichiarati cui consegua in diverso ammontare dell'imposta dovuta.

Per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 settembre 2012.

VERSAMENTI

E' riservata allo Stato (e, quindi, a quest'ultimo versata) la quota d'imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando l'aliquota base dello 0,76 per cento alla base imponibile di tutti gli immobili ad esclusione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze e dei fabbricati rurali ad uso strumentale.

Sempre l'art. 4, comma 5, lettera i), del citato D.L. n° 16/2012, introducendo il comma 12-bis, ha apportato sostanziali modifiche anche alla disciplina dei versamenti per il corrente anno 2012.

Infatti, il versamento dell'imposta, limitatamente a quella dovuta per abitazione principale e le relative pertinenze, adesso può essere effettuato in tre rate con scadenza 16 giugno, 16 settembre e 16 dicembre. Le prime due rate (16 giugno e 16 settembre) sono calcolate in misura pari ad un terzo dell'imposta con aliquota e detrazione di base. La terza rata (16 dicembre) è considerata di saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulle precedenti rate.

Alternativamente al pagamento in tre rate può essere effettuato il pagamento in due rate con scadenza il 16 giugno ed il 16 dicembre. La prima (16 giugno) è calcolata in misura pari al 50 per cento dell'imposta con aliquota e detrazione di base. La seconda rata (16 dicembre) è considerata di saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla precedente rata.

Per tutte le altre tipologie di immobili, il versamento va effettuato in due rate con scadenza 16 giugno e 16 dicembre con le modalità di calcolo di cui al precedente paragrafo.

I soggetti titolari di partita IVA devono effettuare i versamenti esclusivamente con modalità telematiche.

 

I codici tributo da utilizzare sono i seguenti:

3912: per l’abitazione principale e le relative pertinenze;

3913: per i fabbricati rurali ad uso strumentale;

3914: per i terreni – quota del Comune;

3915: per i terreni – quota dello Stato;

3916: per le aree fabbricabili – quota del Comune;

3917: per le aree fabbricabili – quota dello Stato;

3918: per gli altri fabbricati – quota del Comune; 

3919: per gli altri fabbricati – quota dello Stato.

 

Attenzione ad indicare in modo chiaro il Codice catastale del Comune di Marianopoli E953 nel campo “Codice ente/Codice comune” della “Sezione IMU e altri tributi locali”.Un’indicazione errata o non chiara può causare il riversamento dell’importo pagato ad un Ente non competente.

 

NOVITA’ REGOLAMENTARI

 Per conoscere tutte le novità in vigore dal 1/1/2012, è possibile contattare l’Ufficio Tributi nei consueti orari di ricevimento al pubblico

 

RICHIESTA INFORMAZIONI

 

  • Orari apertura al pubblico dell’Ufficio Tributi:

Lunedì – Mercoledì – Giovedì - Venerdì    9.00-12.30

Martedì 15.30 -18.00

  • Tel. 0934/677023            Fax 0934/677006

 

 
Calcolo IMU
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